INFO E COSTI

TARIFFE E COSTI

Ai sensi dell’art. 46 del D.M. n. 150_2023, alle domande presentate dal 15.11.2023 si applicheranno le nuove tariffe.


Alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione le spese di avvio e le indennità per il primo incontro:
a) spese di avvio
b) spese di mediazione per il primo incontro.

Allo stesso modo devono essere versate le spese vive documentate.

Le indennità sono stabilite in base al valore della controversia e sono diverse tra mediazioni obbligatorie o demandate e mediazioni volontarie o da clausola contrattuale e statutaria.

a) SPESE DI AVVIO:
MEDIAZIONI OBBLIGATORIE O DEMANDATE
€ 32,00 (+IVA) per le liti di valore fino a € 1.000,00
€ 60,00 (+IVA) per quelle di valore tra € 1.000,01 e € 50.000,00
€ 88,00 (+IVA) per quelle oltre € 50.000,01 e valore indeterminabile alto
MEDIAZIONI VOLONTARIE O DA CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA
€ 40,00 (+IVA) per le liti di valore fino a € 1.000,00
€ 75,00 (+IVA) per quelle di valore tra € 1.000,01 e € 50.000,00
€ 110,00 (+IVA) per quelle oltre € 50.000,01 e valore indeterminabile alto

b) SPESE DI MEDIAZIONE PER IL PRIMO INCONTRO:
MEDIAZIONI OBBLIGATORIE O DEMANDATE
€ 48,00 (+IVA) per le liti di valore fino a € 1.000,00 e di valore indeterminabile basso
€ 96,00 (+IVA) per quelle di valore tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e di valore indeterminabile medio
€ 136,00 (+IVA) per quelle oltre € 50.000,01 e valore indeterminabile alto
MEDIAZIONI VOLONTARIE O DA CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA
€ 60,00 (+IVA) per le liti di valore fino a € 1.000,00 e di valore indeterminabile basso
€ 120,00 (+IVA) per quelle di valore tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e di valore indeterminabile medio
€ 170,00 (+IVA) per quelle oltre € 50.000,01 e valore indeterminabile alto

Quando il primo incontro si conclude senza conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non sono dovuti ulteriori importi.

Qualora il procedimento prosegua oltre il primo incontro, ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.M. n. 150_2023, le parti sono tenute a versare le indennità di mediazione come da tabelle , detratte le spese di mediazione già versate il primo incontro. (art. 28, comma 5).

Si invita a consultare il nuovo tariffario

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