MEDIAZIONI IN PRESENZA

MEDIAZIONI CIVILI E COMMERCIALI

La mediazione civile e commerciale è l'attività svolta da un terzo imparziale detto Mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per risolvere o prevenire una controversia. Il mediatore è una figura imparziale ed indipendente, competente nella materia per cui è sorta la lite, che aiuta le parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze e i loro interessi.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA

Esperire il tentativo di mediazione è obbligatorio in controversie relative a specifiche materie previste dalla legge (D.lgs 28/2010), restando facoltativa per tutte le altre materie non espressamente soggette a mediazione obbligatoria.

La mediazione è obbligatoria quando la controversia tra due o più parti ha ad oggetto:

  • Diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.)
  • Divisione e successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione e comodato
  • Affitto di aziende
  • Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria
  • Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Condominio
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

In tutti questi casi il tentativo di risolvere la controversia con la procedura di mediazione è obbligatorio in quanto è condizione di procedibilità per la causa che verrà instaurata successivamente dinanzi al Giudice competente.

Nei casi di mediazione obbligatoria le parti devono essere necessariamente assistite da un avvocato.

In tutti gli altri casi, al di fuori delle materie di cui sopra, la mediazione non è obbligatoria ma le parti hanno comunque la possibilità di instaurare un tentativo di risoluzione della controversia con la procedura di mediazione facoltativa.

La mediazione si può attivare:

  • Con apposita clausola inserita nel contratto o nello statuto societario
  • Su invito del giudice del Tribunale che sospende il procedimento e invita le parti a tentare la mediazione (mediazione demandata)
  • Volontaria, su iniziativa di una parte o di entrambe le parti
  • Obbligatoria, per le materie che la prevedono (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia locazione, comodato, Affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione con mezzo della stampa o con altro Mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). I soggetti, fra cui esiste una controversia, possono anche presentare la Domanda congiunta di mediazione


I VANTAGGI

  • Economica: rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e predeterminati,
  • Rapida: sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda,
  • Semplice: il procedimento si svolge senza alcuna formalità,
  • Riservata: tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento si impegnano a non divulgare le informazioni relative al caso trattato,
  • Riconoscimento credito d'imposta (art. 20 D.lgs. n. 28/2010) a beneficio delle parti che corrispondono le indennità dovute agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione,
  • Verbale di accordo esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.


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