Il procedimento di mediazione (sia obbligatoria che facoltativa) si articola in più fasi:
Deposito della domanda di mediazione (individuale o congiunta) presso un organismo di mediazione
Designazione del Mediatore da parte del responsabile dell’organismo e fissazione del primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda
Comunicazione alla parti della data del primo incontro e il nome del Mediatore designato
Durante il primo incontro (e gli eventuali successivi incontri fissati) il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia
Il procedimento può concludersi:
Negativamente, quindi senza il raggiungimento di una accordo; in questo caso il Mediatore redige verbale di accordo negativo. Nel caso di mediazione obbligatoria il tentativo di mediazione varrà in ogni caso come adempimento della condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione giudiziale
Positivamente mediante il raggiungimento dell’accordo; in questo caso il Mediatore redige processo verbale, al quale è allegato il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti